Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Audizione del presidente dell’Assosoftware, Bonfiglio Mariotti.
 
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Il Sistri è più “pulito” dei suoi detrattori

Tra le righe del contratto tra il MATTM e la Selex/Finmeccanica si legge:
“Nel costruire un percorso di comunicazione sul SISTRI occorre tener presente la complessità e la numerosità dei soggetti coinvolti. Il target di riferimento dovrà, pertanto, tener conto degli opinion leader, della pubblica amministrazione nelle sue articolazioni centrale e territoriali, delle organizzazioni imprenditoriali rappresentative degli interessi delle imprese, degli operatori, della cittadinanza. Un target così ampio e variegato implica necessariamente un approfondimento sia per definire in dettaglio profili, atteggiamenti, aspettative, resistenze, sia per ottimizzare i messaggi ed il ruolo dei media che si deciderà di utilizzare.”
Ed ecco il sig./giornalista/docente universitario/scrittore/economista/politico Enrico Cisnetto che “ottimizza i messaggi”. Vedi il link: http://www.enricocisnetto.it/articolo.aspx?ID=9157&sez=Primo%20piano
 Il Sistri è più “pulito” dei suoi detrattori
 Pubblicato su”Il Messaggero”, “La Sicilia”, “Il Gazzettino” domenica 13 maggio 2012.
Non si può confondere uno strumento dall’utilizzo che se ne fa, ma noi italiani amiamo buttare via il bambino con l’acqua sporca. Per esempio, il Sistema integrato per la sicurezza e la tracciabilità dei rifiuti (Sistri) è una innovazione che consente di sostituire con una tecnologia unica al mondo le procedure cartacee per le imprese che operano nel settore, mettendo in condizione chi lo gestisce di tracciare il percorso dei rifiuti, anche al di là dei confini, dalla nascita fino alla discarica o alla loro trasformazione. Insomma, un sistema che può fare da contraltare al disastro della gestione italiana dei rifiuti – scarti industriali nelle riserve naturali, rifiuti tossici nel Mediterraneo, roghi per le strade di Napoli – il cui corollario sono le spese per mandare treni stracarichi di immondizia all’estero. Senza contare che il Sistri rappresenta uno strumento efficace sia per combattere la presenza della criminalità organizzata nel business dei rifiuti – la tracciabilità è il nemico numero uno delle eco-mafie – sia per monitorare fiscalmente le imprese e far emergere il “nero”, visto che pesare rifiuti e scarti di lavorazione consente di “misurare” produzione e fatturato. Peccato, però, che i due grandi vantaggi “collaterali” che il Sistri assicura diano fastidio a coloro che hanno sempre sfruttato l’opacità derivante da controlli solo burocratici. E che per tutta risposta siano partiti vari fuochi di sbarramento. Alcuni agitano la denuncia di presunte malversazioni. Se ci sono, siano colpite, ci mancherebbe altro, ma si eviti di criminalizzare il sistema in sé. Anche perché il fatto che controllo ultimo del Sistri sia affidato al Nucleo Ambientale dei Carabinieri (Noe) dovrebbe essere più che una garanzia, mentre alzare dei sospetti su questo lascia pensare che ci sia strumentalità. Si è anche detto che il Sistri non funziona. Ma Legambiente, con un test effettuato recentemente a Caserta attraverso la rivista “Nuova Ecologia”, ne ha promosso il funzionamento. E comunque, quando è effettivamente andato in tilt (maggio 2011) è perché al suo esordio qualcuno s’inventò (in buona o cattiva fede, chissà) un demenziale “click day” nel quale tutti usarono il sistema nello stesso istante, con l’inevitabile conseguenza di farlo esplodere. Ma tant’è, da allora è luogo comune dire che il Sistri fa schifo. Come luoghi comuni sono la denuncia che costi troppo alle aziende – ma è da dieci anni che esse pagano l’inutile sistema cartaceo, mentre quello digitale costa meno – e che a suo tempo la commessa per la sua realizzazione, affidata al gruppo Finmeccanica, non sia stata frutto di gara perché oggetto di una misteriosa secretazione. Cosa non vera, perché la segretezza del Sistri, come nel caso di molti progetti militari e di sicurezza nazionale, protegge le specifiche tecniche, mentre la mancanza della gara d’appalto si spiega con il fatto che quell’attività è un servizio in regime di concessione che poteva essere svolto solo da chi possiede la privativa o il relativo brevetto industriale.
Insomma, il Sistri, oltre a garantire il trasportatore onesto, semplifica gli adempimenti per le aziende, riducendone i costi. Allora, si fa peccato o s’indovina a pensare che continuare a far slittare l’obbligatorietà del suo uso e la sanzione per chi lo evita (non è certo Finmeccanica a volerlo), favorisce chi sguazza nel traffico illecito dei rifiuti e nel sommerso? Il Sistri avrà pure dei difetti, ma è molto più “pulito” di alcuni dei suoi detrattori.
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Proposta di Legge C 4653

E’ stata convocata il giorno 15 maggio 2012 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati con all’ordine del giorno: “Modifica all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”.
Tra le varie proposte di legge c’è la C 4653, che qui di seguito pubblichiamo.

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Alessandri, Fogliato, Stucchi, Allasia, Bitonci, Bragantini, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli, Di Vizia, Fava, Fedriga, Follegot, Forcolin, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Munerato, Rivolta, Stefani. – C 4653

 ART. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il comma 1116 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l’articolo 14bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 188-bis, l’articolo 188-ter, l’articolo 260-bis e l’articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52;
e) i commi 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 1 gennaio 2012 è istituto presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato «Sistema», volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali. Il Sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e di scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all’origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta e al mezzo di trasporto e, ove necessario al metodo di trattamento previsto per i rifiuti, assicura la fornitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in funzione il Sistema sostituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) abrogato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l’esercizio delle funzioni del Sistema e, nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma, o secondo affidamenti che rispettano i princìpi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del Sistema.
6. Il Sistema è obbligatorio per:
a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero come socie di società che partecipano all’attività. I periodi lavorativi inferiori all’anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore o inferiore più vicino;
c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;
d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;
e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;
f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall’armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria ovvero dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.
7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.
8. Previa verifica dell’effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un’accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l’obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.
9. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i software gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai fini dell’affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:
a) conciliare l’interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all’economia reale;
b) rendere semplice l’utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un’analisi specifica prima dell’applicazione del Sistema;
c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l’iscrizione, la movimentazione e la registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;
d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;
e) disporre l’entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando test scadenzati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;
f) prevedere meccanismi di revisione periodica del Sistema a regime che recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;
h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l’applicazione non è di rilevante importanza;
i) garantire tempi congrui per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.
10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell’ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell’ambito dell’esercizio del funzionamento del Sistema.
11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 12. Nelle more dell’entrata in funzione del sistema, resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell’articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
 
Tutto il testo della Proposta di legge in formato PDF al link: http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx%3Fsezione%3Dlavori%26tipoDoc%3Dtesto_pdl_pdf%26idlegislatura%3D16%26codice%3D16PDL0052980&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3Ftab%3D2%26leg%3D16%26idDocumento%3D4653%26sede%3D%26tipo%3D
 
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