Dopo l’abrogazione del SISTRI avvenuta con D.L. 138/2011 del 13 agosto, la Legge 14/09/2011 n. 148 di conversione dello stesso, in vigore dal 17/09/2011, lo ripristina fissando una data di partenza unica al 09/02/2012.
Gli esclusi sono i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti che, con un successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente, non partiranno prima del 01/06/2012.
Tra le altre modifiche introdotte all’art. 6 del DL 138/2011:
– è prevista, entro il 15/12/2011, una verifica tecnica delle componenti software e hardware del sistema in collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e le principali associazioni di categoria, con test di verifica della funzionalità dello stesso per garantirne un adeguato e progressivo utilizzo ed una eventuale semplificazione delle tecnologie finora utilizzate.
– entro 90 gg. dall’entrata in vigore della Legge dovrà essere emanato un Decreto Ministeriale che individui specifiche tipologie di rifiuti, rifiuti pericolosi non critici per l’ambiente, che potranno continuare ad utilizzare registro cartaceo, formulari di identificazione dei rifiuti e MUD anziché SISTRI.
– gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte dei Consorzi di recupero potranno delegare ad essi gli adempimenti SISTRI come già previsto per le Associazioni di categoria.
Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il 09/10/2011 entrerà in vigore in tutti i Paesi aderenti alla UE il Regolamento (UE) 333/2011 che stabilisce i criteri secondo i quali i rottami di ferro ed acciaio, all’art. 3, ed i rottami di alluminio e sue leghe, all’art.4, cessano di essere rifiuti per essere impiegati come altre materie prime in acciaierie, fonderie e raffinerie di alluminio.
I criteri da rispettare obbligatoriamente prevedono che:
– i rottami metallici che cessano la qualifica di rifiuti siano prodotti da un soggetto che effettua attività di recupero autorizzata, sia in forma ordinaria che semplificata. L’autorizzazione dovrà essere modificata per conformare le attività di recupero a quanto previsto dal Regolamento.
– il soggetto recuperatore operi adottando un sistema di gestione della qualità accertata da Ente esterno accreditato che garantisca il rispetto di quanto previsto negli allegati del Regolamento: all. I per il ferro e l’acciaio, e all. II per l’alluminio e sue leghe. Il sistema deve essere accertato ogni tre anni dall’Ente certificatore.
– sia presente personale qualificato per la classificazione di ogni partita di rottami metallici.
– ogni partita sia sottoposta a monitoraggio della radioattività.
– ogni partita in uscita sia corredata da una dichiarazione di conformità redatta dal produttore o dall’importatore sulla base dell’allegato III del Regolamento.
– i rottami metallici non siano tenuti in giacenza a tempo indeterminato ma abbiamo un destinatario certo.